Art. 60
Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile
Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Nella convenzione, che puo' prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono stabiliti, in particolare:
- a)i compensi, anche forfettizzati;
- b)le modalita' e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
- c)le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva