Art. 66
(Indennita' degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
(Indennita' degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori)
Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 66 — Indennita' degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori
Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennita' previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.…
Art. 66
(Indennita' degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori) Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennita' previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 4, commi 1 …
Art. 138
Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello e' istituito un Tribunale Regionale delle acque pubbliche: 1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Torino e Genova; 2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano…
Art. 70 — Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza
In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello e' costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione…
Art. 70-bis — Presidente del tribunale di sorveglianza
Le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a un magistrato di cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate di corte d'appello, a un magistrato d'appello. 2. Il presidente del tribunale, fermo l'espletamento delle…
Art. 56
Competente a pronunciarsi sull'adozione e' il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore. Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114~art66 · fonte su Normattiva