Art. 116

[1](Art. 10, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

[2]L'ispettore o il delegato, di cui agli articoli precedenti, deve trasmettere, entro due giorni, al ministro del tesoro un rapporto sugli affari discussi e sulle deliberazioni prese nell'adunanza alla quale egli abbia assistito.

[3]Entro lo stesso termine la direzione generale dell'Istituto deve comunicare un sunto delle accennate deliberazioni, salvo a spedire il verbale per esteso dopo che sia stato approvato.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art116 · fonte su Normattiva