Art. 33
[1]Testo unico-art. 33
[3]Negli affari che a norma della presente legge, possono formare oggetto di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il Governo, avuto il parere della sezione competente, non puo' richiedere, in via amministrativa, lo esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.
[4]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti