Art. 28
[1]Testo unico-art. 28
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
[1]Testo unico-art. 28
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Costituzione ed intervento - Interventi di soggetti che non rivestono la qualità di parte nei giudizi a quibus né sono titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è inammissibile l'intervento del soggetto che non riveste la qualità di parte nel relativo giudizio a quo e non è titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. In senso analogo, v. sent. n. 47 del 2008 e 314 del 2007, ord. n. 414 del 2007. Per il giudizio in via principale, vedi sent. n. 254, n. 250, n. 249, n. 247, n. 246 e n. 295/2009.
Riguarda ancheart. 2700 Codice civileart. 8 Codice del processo amministrativoart. 77 Codice del processo amministrativoart. 126 Codice del processo amministrativoart. 127 Codice del processo amministrativoart. 128 Codice del processo amministrativoe altri 10
Giustizia amministrativa - Giudizio amministrativo in materia elettorale - Preclusione per il giudice amministrativo della verificazione incidentale delle falsità degli atti pubblici - Ritenuta violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); degli artt. 41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 2700 del codice civile, in riferimento agli artt. 24, 113 e 118, primo comma, Cost., nella parte in cui, nel giudizio amministrativo in materia elettorale, configurando l'obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell'incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, pregiudicherebbero le esigenze di speditezza del procedimento: la conformazione dell'accertamento della falsità documentale, per come discrezionalmente effettuata dal legislatore, costituisce un'opzione di sistema, di risalente e costante tradizione, rispondente a persistenti valori ed esigenze di primario risalto, quale la necessaria tutela della fede pubblica, che deve essere assicurata a prescindere dalla sede processuale in cui l'autenticità dell'atto sia stata, incidentalmente, messa in dubbio. Diversamente, la certezza e la speditezza del traffico giuridico potrebbero risultare non adeguatamente assicurate ove l'accertamento sulla autenticità dell'atto fosse rimesso ad un mero incidente, risolto all'interno di un determinato procedimento giurisdizionale, senza che tale verifica avesse effetti giuridici al di là delle parti e dell'oggetto dello specifico procedimento. Sulla discrezionalità del legislatore nella disciplina degli istituti processuali, vedi sent. n. 221 del 2008 e n. 237 del 2007; ord. n. 101 del 2006.
Riguarda ancheart. 8 Codice del processo amministrativoart. 77 Codice del processo amministrativoart. 126 Codice del processo amministrativoart. 127 Codice del processo amministrativoart. 128 Codice del processo amministrativoart. 129 Codice del processo amministrativoe altri 9
Giustizia amministrativa - Giudizio amministrativo in materia elettorale - Preclusione per il giudice amministrativo della verificazione incidentale delle falsità degli atti pubblici - Ritenuta violazione del principio di ragionevole durata del processo - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); degli artt. 41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 2700 del codice civile, in riferimento all'art. 111 Cost., nella parte in cui, nel giudizio amministrativo in materia elettorale, configurando l'obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell'incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, non assicurerebbero la ragionevole durata del processo a causa della necessaria sospensione del giudizio amministrativo, essendo insita in tutti i meccanismi di accertamento pregiudiziale essenziali ai fini della decisione, comprese la pregiudizialità costituzionale e quella comunitaria, l'incidenza sulla durata del processo, senza che ciò automaticamente si risolva nella violazione del principio richiamato.
Riguarda ancheart. 8 Codice del processo amministrativoart. 77 Codice del processo amministrativoart. 126 Codice del processo amministrativoart. 127 Codice del processo amministrativoart. 128 Codice del processo amministrativoart. 129 Codice del processo amministrativoe altri 10
Giustizia amministrativa - Giudizio amministrativo in materia elettorale - Preclusione per il giudice amministrativo della verificazione incidentale delle falsità degli atti pubblici - Ritenuta compressione della tutela degli interessi legittimi - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); degli artt. 41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 2700 del codice civile, in riferimento all'art. 111 Cost., nella parte in cui, nel giudizio amministrativo in materia elettorale, configurando l'obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell'incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, comprimerebbero la tutela degli interessi legittimi, introducendo una limitazione della tutela, rispondendo la disciplina dell'incidente di falso a valori ed esigenze di primario risalto, quali la necessaria tutela della fede pubblica, la certezza e la speditezza del traffico giuridico.
Riguarda ancheart. 8 Codice del processo amministrativoart. 77 Codice del processo amministrativoart. 126 Codice del processo amministrativoart. 127 Codice del processo amministrativoart. 128 Codice del processo amministrativoart. 129 Codice del processo amministrativoe altri 10
Giustizia amministrativa - Giudizio amministrativo in materia elettorale - Preclusione per il giudice amministrativo della verificazione incidentale delle falsità degli atti pubblici - Ritenuta violazione del principio del buon andamento del procedimento elettorale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); degli artt. 41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 2700 del codice civile, in riferimento all'art. 97 Cost., nella parte in cui, nel giudizio amministrativo in materia elettorale, configurando l'obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell'incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, precluderebbero agli organi preposti alla procedura elettorale l'accertamento di falsità evidenti, poiché il parametro evocato opera esclusivamente con riguardo all'attività amministrativa e non anche a quella giurisdizionale.
Riguarda ancheart. 8 Codice del processo amministrativoart. 77 Codice del processo amministrativoart. 126 Codice del processo amministrativoart. 127 Codice del processo amministrativoart. 128 Codice del processo amministrativoart. 129 Codice del processo amministrativoe altri 9
PROFESSIONI - ORDINE DEI GIORNALISTI - GIUDICE SPECIALIZZATO ISTITUITO DALLA LEGGE PROFESSIONALE - SOGGETTI LEGITTIMATI AD ADIRLO - MANCATA PREVISIONE, TRA DI ESSI, DEL TITOLARE DI IMPRESA GIORNALISTICA - FINALITA' E COMPETENZE PARTICOLARI DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI E DEL GIUDICE SPECIALIZZATO - LAMENTATA NON AZIONABILITA' IN GIUDIZIO DELLA PRETESA DELL'EDITORE DI GIORNALI DI NON VEDERE MUTATO IL RAPPORTO DI LAVORO CON I PROPRI DIPENDENTI (NELLA SPECIE: TELE-CINE-FOTO-OPERATORI) PER EFFETTO DELLA LORO ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIORNALISTI - ININFLUENZA IN MANCANZA DI UNA PREORDINAZIONE DI TALE EFFETTO MODIFICATIVO NELLA LEGGE PROFESSIONALE - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Rispetto all'ambito delle funzioni dell'Ordine dei giornalisti - istituito per fini che superano " di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria" nel rapporto di lavoro subordinato con l'impresa giornalistica - e a quello delle competenze del giudice specializzato per le controversie tra l'Ordine e i singoli associati, afferenti ad una sfera di prevalente interesse pubblico e di rispetto della deontologia della professione, il titolare dell'impresa giornalistica e' un terzo estraneo privo di ragioni da tutelare in questa istanza. Non puo' quindi ravvisarsi lesione del diritto di azione e di difesa per il fatto che la legittimazione ad adire il suddetto giudice specializzato - legittimazione riservata ai soli giornalisti e pubblicisti, oltre che al pubblico ministero - non sia stata riconosciuta, dall'art. 63 della legge n. 69 del 1963, anche all'editore di giornali. Ne' puo' obiettarsi che in tal modo la pretesa del titolare dell'impresa giornalistica a non vedere mutati i rapporti di lavoro con i propri dipendenti per la sopravvenuta iscrizione di alcuni di essi (nella specie: tele-cine-foto-operatori) nell'albo dei giornalisti, non troverebbe (ved. massima A) un giudice a cui rivolgersi, con conseguente violazione dell'art. 113, terzo comma, Cost., giacche' anche tale argomento - sicuramente pertinente se nella legge sull'ordine dei giornalisti ricorresse una esplicita preordinazione dell'effeto modificativo esplicato dall'atto di iscrizione nell'albo - in mancanza di tale preordinazione perde ogni validita'. (Non fondatezza, in riferimento agli art. 24, primo comma, e 113, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 26 "e seguenti", 60, 62, 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sollevata in connessione con gli artt. 806 e 819 cod. proc. civ., 19 cod. proc. pen., 28 e 30 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, e 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034). - Riguardo ai compiti dell'Ordine dei giornalisti: S. n. 11/1968.
Riguarda ancheart. 806 Codice civileart. 819 Codice civileart. 62 legge 69/1963art. 63 legge 69/1963art. 7 legge 1034/1971art. 60 legge 69/1963e altri 5
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 2
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Art. 7
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Art. 8
Testo unico-art. 8 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054~art28 · fonte su Normattiva