Art. 44
[1]Testo unico-art. 44
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
[1]Testo unico-art. 44
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giustizia amministrativa - Controversie in materia di accesso - Diniego di accesso ai documenti della pubblica amministrazione - Istruttoria - Richiesta di atti e informazioni alla autorità giudiziaria competente (anche in deroga al divieto stabilito dall’art. 329 cod. proc. pen.) - Esclusione - Limiti alla addizione richiesta - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.: (a) dell’art. 117, comma 1, cod. proc. pen., <<nella parte in cui non prevede che il giudice amministrativo possa ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’art. 329 cod. proc. pen., copie di atti relativi a procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, quando è necessario per il compimento di indagini istruttorie nel processo amministrativo>>; (b) dell’art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241<< nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice amministrativo di acquisire atti ed informazioni dall’autorità giudiziaria competente, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. pen., quando è necessario per la decisione di controversie in materia di accesso >>; (c) dell’art. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,.<<nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice amministrativo di acquisire atti ed informazioni dall’autorità giudiziaria competente, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. pen., quando è necessario per l’istruttoria di una causa rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo >>. Ed invero, l’art. 117 citato riguarda l’ambito e la portata del segreto di indagine, e la previsione di deroghe a tale segreto, in favore di uffici del pubblico ministero, i quali intendano avvalersi degli atti ai fini delle loro indagini: esso è volto a soddisfare finalità, tutte interne all’attività di indagine penale, e non comparabili con interessi esterni che possano in qualsiasi modo essere avvantaggiati o pregiudicati dalla (temporanea) non conoscibilità degli atti coperti da segreto e pertanto il procedimento di cui alla disposizione censurata non si presta ad essere esteso ad ipotesi del tutto estranee alla sua 'ratio'. - V. sentenza n. 460/2000.
Riguarda ancheart. 117 Codice di procedura penaleart. 25 Legge sul procedimento amministrativo
Giustizia amministrativa - Giurisdizione generale di legittimità e altri ambiti di giurisdizione - Consulenza tecnica d’ufficio - Esclusione - Prospettata violazione dei principî di eguaglianza e ragionevolezza - Sopravvenuta modificazione normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice rimettente, per una nuova valutazione della rilevanza, in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 44 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e 26 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, nelle parti in cui non permetterebbero al giudice amministrativo, nella giurisdizione generale di legittimità, di disporre consulenza tecnica di ufficio. Successivamente all’ordinanza di rimessione, è stata infatti emanata la legge 21 luglio 2000, n. 205, il cui art. 16, ha modificato il primo comma, del censurato art. 44 del r.d. n. 1054 del 1924, attribuendo espressamente al giudice amministrativo il potere di “disporre consulenza tecnica”. A.M.M.
Riguarda ancheart. 19 legge 1034/1971art. 26 r.d. 642/1907
PROCESSO AMMINISTRATIVO - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - QUESTIONI PREGIUDIZIALI O INCIDENTALI RELATIVE A DIRITTI SOGGETTIVI - INESTENSIBILITA' DEI MEZZI DI PROVA PREVISTI PER LA TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO - TUTELA ATTENUATA RISPETTO ALLA TUTELA PIU' AMPIA ASSICURATA DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO - IRRAGIONEVOLEZZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - R.D. 6 GIUGNO 1924 N. 1054, ART. 44, PRIMO COMMA, IN RELAZIONE L. 6 DICEMBRE 1971 N. 1034, ART. 8, PRIMO COMMA. - COST., ART. 3.
La giurisdizione generale di legittimita' del giudice amministrativo - diversamente dalla giurisdizione esclusiva, che determina uno spostamento della tutela dei diritti soggettivi dal giudice ordinario a quello amministrativo - concerne sempre la tutela degli interessi legittimi, anche quando nell'esercizio di essa sia necessario decidere in via incidentale questioni attinenti a diritti soggettivi. La risoluzione della controversia principale non e' diretta ad assicurare la tutela di questi ultimi che, essendo conosciuti dal giudice ammnistrativo solo in via pregiudiziale ed incidentale e quindi senza dar luogo a giudicato, vengono in via principale pur sempre tutelati, con forza di giudicato, dinanzi al giudice ordinario. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e di parita' di trattamento ivi sanciti, impedendo la norma impugnata che il giudice amministrativo, allorche' si trovi a decidere questioni pregiudiziali di competenza del giudice ordinario, possa esperire i normali mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, sicche' la medesima questione giuridica, definibile in modo organico e compiuto dinanzi al giudice ordinario adito in via principale, troverebbe invece ostacoli processuali insuperabili dinanzi al giudice amministratvo chiamato a deciderla in via incidentale).
Riguarda ancheart. 8 legge 1034/1971
PROCESSO AMMINISTRATIVO - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - QUESTIONI PREGIUDIZIALI O INCIDENTALI RELATIVE A DIRITTI SOGGETTIVI - LIMITAZIONE DEI MEZZI DI PROVA - INESTENSIBILITA' AL PROCESSO AMMINISTRATIVO DEI MEZZI PROBATORI PREVISTI DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PER LA TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI - CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D. 26 GIUGNO 1924 N. 1054, ART.44, IN RELAZIONE L. 6 DICEMBRE 1971 N. 1034, ART. 8, PRIMO COMMA. - COST., ART. 24, PRIMO E SECONDO COMMA.
L'estensione di tutti o di qualcuno dei mezzi probatori, previsti dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti soggettivi, al processo amministrativo, quando questo riguardi interessi legittimi, spetta al discrezionale potere del legislatore, data l'impossibilita' di un automatico trapianto, nel processo amministrativo di legittimita', del sistema probatorio proprio del processo civile, in quanto la sussistenza di quelle limitazioni peculiari del processo civile comunque richiederebbe un'operazione di adattamento che non potrebbe certo conseguire alla pronuncia additiva di questa Corte, come auspicato dal giudice 'a quo', bensi' ad una articolata disciplina legislativa. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, in relazione all'art. 8, primo comma, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, Cost., sotto il duplice profilo della effettivita' della tutela giurisdizionale assicurata a chiunque agisce in giudizio e della 'par condicio' delle parti in causa, implicando la limitatezza degli attuali mezzi di prova l'acquisizione di elementi provenienti da una sola delle parti).
Riguarda ancheart. 8 legge 1034/1971
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - GIUDIZIO - ISTRUTTORIA E PROVE - MEZZI ISTRUTTORI DI CUI AGLI ARTT. 421, COMMI SECONDO, TERZO E QUARTO, 422, 424 E 425, COD.PROC.CIV. - ESPERIBILITA' - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Nelle controversie giurisdizionali in materia di pubblico impiego, l'inammissibilita` di mezzi istruttori diversi da quelli descritti negli artt. 44, comma primo, r.d. n. 1054 del 1924, e 26, comma primo, r.d. n. 642 del 1907, e` contraria alla direttiva di razionalita` e, soprattutto, alla tutela dell'azione in giudizio e alla garanzia del diritto di difesa. Peraltro, gli strumenti probatori dei quali si impone l'estensione sono non gia` quelli disciplinati nel libro secondo del cod.proc.civ., bensi` quelli del processo del lavoro riformato dalla L. n. 533 del 1973: e cio` in linea con la tendenza (artt. 31, d.P.R. n. 145 del 1981, e 28, comma primo, della legge quadro n. 93 del 1983) ad assimilare la tutela giurisdizionale del pubblico impiego ai principi contenuti nella stessa L.n. 533 e nello Statuto dei lavoratori. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost. - gli artt. 44, comma primo, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054; 26, r.d. 17 agosto 1907 n. 642; e "7, comma primo", L. 6 dicembre 1971 n. 1034, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consentono l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli artt. 421, commi secondo, terzo e quarto, 422, 424 e 425 cod.proc.civ., novellati in virtu` della L.n. 533 del 1973.
Riguarda ancheart. 26 r.d. 642/1907art. 7 legge 1034/1971
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
riuniti gli incidenti iscritti ai nn 129/1980 e 728/1980, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 26 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, e 7, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nei limiti in cui li richiama, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti, riservate alla…
ECLI:IT:COST:1987:146 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 1, del codice di procedura penale (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero), dell'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dell'art. 44,…
ECLI:IT:COST:2002:223 · leggi il testo integrale
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiar…
ECLI:IT:COST:1989:251 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 2
Testo unico-art. 2 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 3
Testo unico-art. 3 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 4
Testo unico-art. 4 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 6
Testo unico-art. 6 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 7
Testo unico-art. 7 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 8
Testo unico-art. 8 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054~art44 · fonte su Normattiva