Art. 113
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 10 novembre 1971. Leggi il testo vigente →
[1]Agevolazioni in materia di imposte di fabbricazione e di consumo dell'energia elettrica
[2]Art. 13, c. 1°, lett. f), legge n. 717/1965. I combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale, realizzati ai sensi dell'art. 61, sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 10 novembre 1971 · versione 0 su Normattiva