Art. 113
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[1]Agevolazioni in materia di imposte di fabbricazione e di consumo dell'energia elettrica
[2]Art. 13, c. 1°, lett. f), legge n. 717/1965. I combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale, realizzati ai sensi dell'art. 61, sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 ottobre 1971, n.853
3La L. 6 ottobre 1971, n.853 ha disposto (con l'art. 15, comma 5) che "Le norme di cui agli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 115 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, vanno interpretate nel senso che le agevolazioni fiscali ivi previste si applicano anche per gli alberghi e per le altre iniziative di cui all'articolo 125 del testo unico citato e relative attrezzature - sempre che sussista una complessa organizzazione tecnica degli impianti - nonche' per gli impianti di trasporto per mezzo di funi."
Testo vigente dal 10 novembre 1971 al 13 giugno 1978 · versione 3 su Normattiva