Art. 113

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[1]Agevolazioni in materia di imposte di fabbricazione e di consumo dell'energia elettrica

[2]Art. 13, c. 1°, lett. f), legge n. 717/1965. I combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale, realizzati ai sensi dell'art. 61, sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica.

[3]idem, c. 1°. Nei territori di cui all'art. 1, le aliquote dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, sono ridotte alla meta'. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 ottobre 1971, n.853

3

La L. 6 ottobre 1971, n.853 ha disposto (con l'art. 15, comma 5) che "Le norme di cui agli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 115 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, vanno interpretate nel senso che le agevolazioni fiscali ivi previste si applicano anche per gli alberghi e per le altre iniziative di cui all'articolo 125 del testo unico citato e relative attrezzature - sempre che sussista una complessa organizzazione tecnica degli impianti - nonche' per gli impianti di trasporto per mezzo di funi."

Testo vigente dal 10 novembre 1971 al 13 giugno 1978 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art113 · fonte su Normattiva