Art. 145
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[1]Statuti dei consorzi
[2]Art. 8, c. 1°, legge n. 555/1959.
[3]Gli statuti dei consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5, con l'intervento del Ministro per l'interno.
[4]Art. 6, c. 3°, legge n. 717/1965. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, puo' promuovere, anche su richiesta degli enti locali interessati, le opportune modificazioni degli statuti dei relativi consorzi, istituiti ai sensi del precedente articolo.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva