Art. 146
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[1]Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale
[3]Art. 8, c. 3°, legge n. 555/1959 I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni.
[4]Art. 7, c. 1°, legge n. 1462/1962; art. 8, c. 2°, legge n. 555/1959 A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi del precedente comma, i sindaci dei comuni interessati sono autorizzati ad adottare le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificato dalla legge 30 luglio 1959, n. 615, e dalla legge 5 luglio 1966, n. 517.
[7]idem c. 4° I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.
[8]idem, c. 5°. Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva