Art. 172
[1]Espropriazioni
[2]Art. 5, L. n. 1844/1962. Per le espropriazioni occorrenti per la applicazione del presente capo, si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni salvo quanto appresso disposto:
[5]Idem
- c)decorsi 15 giorni dal deposito degli elenchi, l'Ufficio del genio civile li trasmette al prefetto segnalando:
[6]Idem
- 1)le ditte che abbiano accettato l'indennita' offerta; per queste il prefetto promuove dalla competente autorita' giudiziaria l'ordinanza di pagamento diretto dell'indennita' o emette l'ordinanza di versamento presso la Cassa depositi e prestiti;
[7]Art. 5, L. n. 1844/1962.
- 2)le ditte che non abbiano accettato l'indennita' offerta; per queste, il prefetto dispone che l'Ufficio del genio civile, in contraddittorio con le parti, provveda alla compilazione dello stato di consistenza dei beni da espropriare e, sentito l'Ufficio tecnico erariale, determina la indennita', ordinandone contemporaneamente il versamento presso la Cassa depositi e prestiti. A seguito della presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito pagamento diretto o il deposito, il prefetto emette il decreto di espropriazione ed autorizza l'occupazione definitiva dei beni.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva