Art. 173
[1]Assegnazione degli alloggi popolari
[2]Art. 6, L. n. 1844/1962. Gli alloggi popolari costruiti ai sensi dell'art. 171 sono assegnati, con diritto di priorita', alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purche' siano residenti, da data non posteriore al 12 febbraio 1962, nella zona da risanare, e debbano essere trasferite in dipendenza dell'attuazione del risanamento.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva