Art. 171
[1]Costruzione di alloggi popolari
[2]Art. 4, L. n. 1844/1962 Per la costruzione di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, nelle zone individuate nel piano di sviluppo dell'edilizia economica e popolare compilato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sull'edilizia economica e popolare, per gli abitanti della citta' vecchia di Bari e' autorizzata la spesa di 4 miliardi che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 750 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1964-65; lire 1 miliardo nell'esercizio 1965-66 e lire 750 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1966-67 al 1967-68. La costruzione degli alloggi e' affidata all'Istituto autonomo per le case popolari di Bari. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare all'Istituto predetto, anche in piu' annualita', le somme occorrenti. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, saranno stabilite le modalita' per la restituzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva