Art. 175

[1]Dichiarazione di pubblica utilita' e indennita' di espropriazione Art. 47, 1° c., legge n. 140/1904. Art. 21, L. n. 5147/1869. L'approvazione dei progetti dei lavori di cui ai numeri 1, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.

[2]Art. 11, L. n. 4613/1868. Art. 1, L. n. 306/1906. In caso di espropriazione l'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili espropriati e' determinata nel modo indicato all'art. 27 della legge 2 agosto 1897, numero 382, sulla Sardegna.

[3]Art. 47, 2° c., legge n. 140/1904. Art. 47, 3° c., legge n. 140/1904. Il reddito imponibile che deve servire di base al computo relativo e' quello portato dal catasto attuale.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art175 · fonte su Normattiva