Art. 98 codice dei beni culturaliDichiarazione di pubblica utilita'

La pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art98 · fonte su Normattiva