Art. 229
[1]Dichiarazione di pubblica utilita'
[2]Art. 7, L. n. 18/1962. L'approvazione, secondo legge, dei progetti esecutivi per la attuazione dei piani di risanamento equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e le espropriazioni e le opere previste nei piani sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva