Art. 177

[1]Esenzione dall'imposta e dalle sovraimposte fondiarie

[2]Art. 80. L. n. 140, 1904. I terreni, che mediante i lavori di sistemazione idraulica eseguiti ai termini dell'art. 174, saranno guadagnati sugli attuali alvei improduttivi dei fiumi e dei torrenti, saranno per un ventennio esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovraimposte provinciali e comunali. Non appena detti terreni saranno messi a coltura, dovra' essere fatta denuncia al competente ufficio delle imposte nei modi stabiliti dal regolamento di esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140, e dal primo anno in cui la coltura sara' stata attuata decorrera' il ventennio di esenzione.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art177 · fonte su Normattiva