Art. 161
[1]E' concessa l'esenzione per il periodo di 25 anni dalla imposta e dalle sovraimposte comunali e provinciali sui fabbricati, alle nuove case economiche eseguite dal 5 luglio 1919 da societa', da privati e dagli enti non compresi nell'art. 160 e dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1937, purche' la costruzione di esse abbia gia' avuto inizio alla data del 1° dicembre 1936 ed a condizione che sia intervenuta la denunzia nel termine perentorio di cui al terzo comma dell'art. 168.
[2]La stessa esenzione e' concessa alle case popolari ed economiche fruenti di contributo erariale, costruite entro il 30 giugno 1938 da societa' e loro soci e dagli enti non compresi nell'art. 160 ed indipendentemente dalla dichiarazione di abitabilita'. Detta esenzione e' subordinata alla condizione che il decreto di concessione del contributo sia stato registrato alla Corte dei Conti non oltre il giorno 2 novembre 1937.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva