Art. 182

[1]Costruzione di alloggi popolari

[2]Art. 6, L. n. 619/1952. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a costruire a suo carico gruppi di alloggi a carattere popolare nell'ambito del piano di trasferimento e nelle borgate rurali di cui alla lettera c) dell'art. 179, nei limiti di spesa previsti all'art. 191 da assegnare a norma dell'art. 183 a coloro che dovranno sgombrare gli ambienti inabitabili nei rioni dei "Sassi".

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art182 · fonte su Normattiva