Art. 20

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[1]Finanziamento degli interventi

[2]Art. 23, c. 1°, legge n. 717/1965. Per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, per il quinquennio 1965-1969, in aggiunta ai fondi messi a disposizione, nell'ammontare di 60 miliardi, con l'art. 2 della legge 6 luglio 1964, n. 608, e' autorizzato a favore della Cassa stessa un ulteriore apporto di lire 1.640 miliardi, comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione dei piani di coordinamento, da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

[3]Art. 6, c. 1°, legge n. 646/1950. Gli stanziamenti di cui al precedente comma, sono altresi' comprensivi delle spese di studio, progettazione e direzione lavori afferenti alle opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.

[4]Art. 23, c. 2°, legge n. 717/1965. Detta somma di miliardi 1.640 sara' iscritta per miliardi 1.340 nello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro in ragione di 70 miliardi nello esercizio 1965, di 210 miliardi nell'esercizio 1966, di 250 miliardi nell'esercizio 1967, di 290 miliardi nell'esercizio 1968, di 330 miliardi nell'esercizio 1969, di 100 miliardi nell'esercizio 1970 e di 90 miliardi nell'esercizio 1971.

[5]Art. 23, c. 4° e 5°, legge n. 717/1965. Per il rimanente importo di 300 miliardi il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1966 al 1970, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 50 miliardi annui per gli esercizi dal 1966 al 1969 e di lire 100 miliardi per l'esercizio 1970. Il netto ricavo sara' portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti di cui al precedente comma.

[6]idem c. 6°. I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

[7]idem, c. 7°. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

[8]idem, c. 8°. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1970, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.

[9]Art. 12, legge n. 646/1950. Gli stanziamenti a favore della Cassa per il Mezzogiorno sono versati dal Ministero del tesoro a rate trimestrali uguali anticipate.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 6 maggio 1969 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art20 · fonte su Normattiva