Art. 20
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[1]Finanziamento degli interventi
[2]((Per l'attuazione degli interventi di sua competenza previsti per il primo sessennio 1965-1970, in aggiunta ai fondi messi a disposizione, nell'ammontare di 60 miliardi, con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1964, n. 608, e' autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno un ulteriore apporto di lire 2.300 miliardi, comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento del Piano di coordinamento e per lo svolgimento delle altre attivita' connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Detta quota di spesa e' determinata con decreto del Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. Gli stanziamenti di cui al precedente comma sono altresi' comprensivi delle spese di studio, progettazione e direzione lavori afferenti alle opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno. Detta somma di miliardi 2.300 sara' iscritta per miliardi 1.860 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 70 miliardi nell'esercizio 1965, di 210 miliardi nell'esercizio 1966, di 250 miliardi nell'esercizio 1967, di 290 miliardi nell'esercizio 1968, di 280 miliardi nell'esercizio 1969, di 465 miliardi nell'esercizio 1970 e di 295 miliardi nell'esercizio 1971. All'onere di miliardi 70 derivante dalla applicazione del precedente comma relativo all'esercizio 1965, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. Per il rimanente importo di 440 miliardi il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1966 al 1972, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 50 miliardi annui per gli esercizi 1966 e 1967, di lire 40 miliardi per l'esercizio 1968; di lire 100 miliardi annui per gli esercizi 1969 e 1970 e di lire 50 miliardi annui per gli esercizi 1971 e 1972. Il netto ricavo di cui sopra sara' portato, in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti di cui al precedente comma. I mutui di cui al precedente quinto comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1972, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo. Gli stanziamenti a favore della Cassa per il Mezzogiorno sono versati dal Ministero del tesoro a rate trimestrali uguali anticipate)).
Testo vigente dal 6 maggio 1969 al 13 giugno 1978 · versione 1 su Normattiva