Art. 205
[1]Carattere aggiuntivo degli interventi
[2]Art. 2, L. n. 1177/1955. Le opere straordinarie previste nel precedente articolo si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutte le altre, sia pure similari, derivanti da leggi esistenti nonche' di quelle a carico della Cassa per il Mezzogiorno, con tutti i relativi finanziamenti.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva