Art. 205

[1]Carattere aggiuntivo degli interventi

[2]Art. 2, L. n. 1177/1955. Le opere straordinarie previste nel precedente articolo si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutte le altre, sia pure similari, derivanti da leggi esistenti nonche' di quelle a carico della Cassa per il Mezzogiorno, con tutti i relativi finanziamenti.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art205 · fonte su Normattiva