Art. 214
[1]Costituzione di uffici speciali
[2]Art. 11, L. n. 1177/1955 La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione delle disposizioni previste dal presente capo valendosi degli uffici locali dei Ministeri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste. All'uopo sono costituiti in Calabria, a cura dei Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, appositi uffici presso il Provveditorato alle opere pubbliche, l'Ispettorato compartimentale agrario, l'Ispettorato regionale delle foreste, gli uffici provinciali del genio civile e gli Ispettorati provinciali della agricoltura.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva