Art. 213
[1]Esecuzione della opere
[2]Art. 10, L. n. 1177/1955. Tutte le opere pubbliche che sono eseguite in Calabria a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste nonche' della Cassa per il Mezzogiorno in attuazione delle attribuzioni previste dal titolo III della prima parte del presente testo unico, devono essere coordinate in sede di formulazione del piano di cui agli artt. 2 e 3 del presente testo unico. A tale fine i predetti Ministeri e la Cassa comunicano entro il 15 febbraio al Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 i programmi annuali delle opere che intendono eseguire, per la approvazione.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva