Art. 224
[1]Esecuzione dei piani
[2]Art. 2, L. n. 18/1962. Alla esecuzione dei piani provvede il comune direttamente o mediante concessione ad enti pubblici ed istituti finanziari riuniti in consorzio, al quale partecipi il comune medesimo con una rappresentanza almeno pari alla maggioranza assoluta dei consiglieri di amministrazione. Tale rappresentanza e' eletta dal consiglio comunale riservando almeno un terzo dei posti alle minoranze.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva