Art. 147-quater — Composizione del consiglio di gestione
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)). Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter. 41
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 2011, n. 120
41La L. 12 luglio 2011, n. 120 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti".
Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 137 su Normattiva