Art. 240
[1]Autorizzazione di mutui
[2]Art. 3, legge numero 28/1962
[3]Ai fini indicati dall'art. 239, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Palermo mutui per un ammontare complessivo di lire 5 miliardi. I mutui predetti sono garantiti dallo Stato; la garanzia e' prestata per ogni mutuo con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno; in dipendenza della emanazione dei singoli decreti, la garanzia e' temporaneamente assunta dalla Cassa per il Mezzogiorno. L'amministrazione comunale di Palermo delega irrevocabilmente per ogni singolo mutuo la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che sono somministrate dall'Istituto finanziatore.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva