Art. 239
[1]Intervento finanziario della Cassa per il Mezzogiorno
[2]Art. 2, legge numero n. 28/1962. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a finanziare le opere pubbliche previste dai piani di risanamento, nonche' quelle connesse alla costruzione degli alloggi popolari di cui all'articolo 238. Ai fini suddetti la dotazione complessiva della Cassa per il Mezzogiorno e' aumentata di lire 4.250.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 850.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva