Art. 253

[1]Opere di irrigazione nel bacino idrografico del medio e basso Flumendosa

[2]Art. 12. R.D.L.vo n. 498/1946. Per l'esecuzione da parte dell'Ente autonomo del Flumendosa delle opere aventi carattere di interesse pubblico, lo Stato concorre nella misura dell'87,50% per quelle inerenti alla irrigazione, nella misura del 75% per quelle inerenti alla costruzione degli acquedotti rurali e nella misura del 40% per quelle inerenti alla costruzione di acquedotti per centri urbani. Oltre all'eventuale contributo nella spesa di costruzione dei serbatoi e laghi artificiali, in base agli artt. 73 e seguenti del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, lo Stato puo' concorrere nella spesa delle opere principali degli impianti idroelettrici fino alla misura massima del 60%. Le somme a carico dello Stato sono stanziate annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art253 · fonte su Normattiva