Art. 263
[1]Limiti di impegno
[2]Art. 9, legge numero 588/1962. In relazione alle esigenze tecniche degli interventi, possono essere assunti impegni anche in eccedenza alla autorizzazione di spesa relativa all'esercizio in corso, ma non oltre l'ammontare degli stanziamenti dei due esercizi successivi. Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate negli esercizi successivi. Le somme comunque introitate per capitali o per interessi saranno utilizzate per impegni rientranti nel piano.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva