Art. 26
[1]di disponibilita' finanziarie
[2]Le somme eventualmente non impegnate dalla Cassa per il Mezzogiorno nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate agli esercizi successivi.(1) Le somme comunque introitate dalla Cassa per il Mezzogiorno per capitali o per pagamento d'interessi, compreso l'importo delle quote di riscatto delle proprieta' assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, delle quali la Cassa medesima abbia finanziato le opere di trasformazione in luogo dello Stato, sono utilizzate per impieghi rientranti nei programmi della Cassa medesima.(2)
[3](1) Art. 6, c. 3°, L. n. 646/1950
[4](2) Idem, c. 4°; art. 5, c. 6° e 7°, L. n. 646/1950
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva