Art. 264
[1]Direttive di intervento
[2]Art. 10, legge numero 588/1962. Gli interventi di cui alla presente sezione sono eseguiti dalla Regione nel quadro degli obiettivi e in conformita' delle direttive stabilite dal piano e dai programmi, e sono posti a carico degli stanziamenti di cui al presente capo.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva