Art. 278
[1]Disposizioni generali
[2]Art. 25, numero 588/1962. Per tutta la durata delle disposizioni previste dal presente capo e ai fini della loro attuazione, si applicano, in quanto siano piu' favorevoli, le disposizioni della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva