Art. 288
[1]Contributi per l'artigianato
[2]Art. 35, legge numero 588/1962. Sono autorizzati, a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni previste dal presente capo, interventi diretti a:
- a)concedere agli imprenditori artigiani contributi non superiori al 50 per cento della spesa per gli ammodernamenti ed ampliamenti degli impianti esistenti e per la creazione di nuovi impianti. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di produzione artigiana ed i consorzi indicati nell'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
- b)concedere, congiuntamente ai contributi di cui alla lettera precedente, sussidi in conto pagamento degli interessi su operazioni di credito a medio termine per il resto della spesa ed in misura tale da far gravare sull'artigiano non piu' del 3 per cento annuo. La garanzia sussidiaria di cui al quinto comma dello art. 283 e' estesa anche a favore degli imprenditori artigiani e loro cooperative.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva