Art. 296

[1]Limiti di applicabilita'

[2]Art. 5, legge numero 952/1966. Chi abbia ottenuta la concessione del contributo o la cessione in proprieta' di un alloggio ai sensi del presente capo, non puo' fruire delle provvidenze disposte da altre leggi ai fini della costruzione di case negli abitati di Gairo e Osini.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art296 · fonte su Normattiva