Art. 296
[1]Limiti di applicabilita'
[2]Art. 5, legge numero 952/1966. Chi abbia ottenuta la concessione del contributo o la cessione in proprieta' di un alloggio ai sensi del presente capo, non puo' fruire delle provvidenze disposte da altre leggi ai fini della costruzione di case negli abitati di Gairo e Osini.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva