Art. 292

[1]Limiti del contributo

[2]Art. 1, legge numero 952/1966. Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro), gia' intrapreso in applicazione delle leggi 28 gennaio 1960, n. 31, recante provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti del 1958, 1959, 10 gennaio 1952, n. 9, recante provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, e 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, il limite dei contributi di cui all'art. 1, lettera i) della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 9, e' modificato come segue: la spesa complessiva ammissibile al contributo per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potra' superare lire 3.500.000, riferita alla costruzione di una unita' immobiliare di tre stanze ed accessori.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art292 · fonte su Normattiva