Art. 238
[1]Attuazione dei piani di risanamento
[2]Art. 1, legge numero 28/1962; legge n. 62/1964. Per attuare i piani di risanamento dei mandamenti Monte di pieta', Palazzo reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni e della via Francesco Crispi nel comune di Palermo, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo contributi in annualita' per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. Ai fini suddetti e' autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-1962 al 1963-1964; di lire 100 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1965 e di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1966. Per il pagamento dei suddetti contributi in annualita' la somma occorrente e' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici dall'esercizio 1961-1962 all'anno finanziario 2000.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva