Art. 3

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[1]Predisposizione, formulazione, approvazione ed aggiornamento dei piani pluriennali di coordinamento

[2]Art. 1, c. 3°, legge n. 717/1965; art. 18, n. 48/1967. I piani pluriennali di coordinamento, predisposti di intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati dal Comitato dei Ministri di cui legge al successivo art. 5, costituito in seno al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

[3]Art. 1, c. 6°, legge n. 717/1965; articolo 29, c. 3°, legge n. 717/1965. Le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori; tali proposte per le Regioni a statuto speciale sono presentate previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

[4]Art. 1, c. 1° legge n. 717/1965; art. 18, legge numero 48/1967. I piani pluriennali di coordinamento sono approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

[5]Art. 1, c. 4° legge n. 717/1965. Ai fini della predisposizione, formulazione ed approvazione dei piani pluriennali, i comitati interministeriali di cui al primo e al terzo comma sono, integrati dai Presidenti delle Giunte regionali.

[6]Art. 1, c. 2°, legge n. 717/1965. I piani pluriennali di coordinamento sono sottoposti agli stessi aggiornamenti previsti per il programma economico nazionale.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art3 · fonte su Normattiva