Art. 301

Intervento sostitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese Art. 12, legge numero 184/1953. L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese provvede, in virtu' delle leggi 23 settembre 1920, n. 1365 e 16 gennaio 1939, n. 74, a tutti gli adempimenti fissati dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, per conto e nell'interesse dei comuni serviti dall'acquedotto pugliese e dagli acquedotti lucani, questi ultimi gestiti per effetto della legge 23 maggio 1942, n. 664. Il predetto ente, in base ad apposite convenzioni con i comuni di cui sopra, puo' sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art301 · fonte su Normattiva