Art. 305
[1]Assegnazione gratuita di aree
[2]Art. 67, legge numero 445/1908. Ad ogni proprietario delle case da abbandonare e ad ogni capo famiglia che risieda nella zona da spostare, i quali siano compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente, e' assegnata gratuitamente un'area di cento metri quadrati. Qualunque persona non residente nella zona da abbandonare, ma che appartenga al comune, puo' pur dichiarare, entro il termine di due mesi di cui all'articolo precedente, di essere disposta a trasferirsi nel nuovo centro, e in tal caso puo' chiedere, a prezzo di costo, una quantita' di terreno non superiore ai trecento metri quadrati.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva