Art. 307
[1]Approvazione del piano di trasferimento
[2]Art. 69, legge numero 445/1908 Scaduto il termine di cui all'art. 304 il consiglio comunale, tenuto conto delle dichiarazioni dei proprietari e dei capi famiglia e degli eventuali reclami, delibera entro sessanta giorni sul piano della nuova localita' e forma l'elenco dei proprietari e dei capi famiglia a cui siano da assegnare le aree, indicando la quantita' di terreno da ciascuno di essi richiesta. Contro la deliberazione del consiglio comunale e' ammesso il ricorso entro un mese alla giunta provinciale amministrativa, che decide definitivamente. Le eventuali opposizioni del consiglio comunale contro la scelta della nuova localita' sono definite dal Ministero dei lavori pubblici, uditi la giunta provinciale, il consiglio provinciale di sanita' e il consiglio superiore dei lavori pubblici.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva