Art. 311
[1]Osservanza delle norme costruttive ed igieniche
[2]Art. 73, legge numero 445/1908. Nella costruzione delle case dei nuovi centri debbono essere osservate le norme costruttive ed igieniche stabilite dal regolamento per l'applicazione della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva