Art. 311

[1]Osservanza delle norme costruttive ed igieniche

[2]Art. 73, legge numero 445/1908. Nella costruzione delle case dei nuovi centri debbono essere osservate le norme costruttive ed igieniche stabilite dal regolamento per l'applicazione della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria.

Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art311 · fonte su Normattiva