Art. 314
[1]Ripartizione della spesa di manutenzione delle strade
[2]Art. 9, legge numero 601/1917. La spesa della manutenzione delle strade di cui al precedente articolo e' sostenuta dalle province e ripartita in ragione di un quarto a carico di esse, un quarto a carico dei comuni e della meta' a carico dello Stato. La spesa e' obbligatoria per le province, ed e' obbligatorio il relativo contributo per i comuni interessati.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva