Art. 83
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[1]Espropriazione per pubblica utilita'
[2]Art. 4, n. 1°, D.L.C.P.S. n. 1598/1947; art. 29, n. 1°, legge n. 634/1957; art. 2, legge n. 717/1965. Fino al 31 dicembre 1980 le opere occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, e per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodernamento degli stabilimenti gia' esistenti, nei territori di cui all'art. 1, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
[3]Art. 4, n. 2°, D.L.C.P.S. n. 1598/1947. Per l'espropriazione si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 10 novembre 1971 · versione 0 su Normattiva