Art. 83
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[1]Espropriazione per pubblica utilita'
[2]Art. 4, n. 1°, D.L.C.P.S. n. 1598/1947; art. 29, n. 1°, legge n. 634/1957; art. 2, legge n. 717/1965. Fino al 31 dicembre 1980 le opere occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, e per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodernamento degli stabilimenti gia' esistenti, nei territori di cui all'art. 1, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 ottobre 1971, n.853
3La L. 6 ottobre 1971, n.853 ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "A modifica del secondo comma dell'articolo 83 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per le espropriazioni occorrenti per la realizzazione delle iniziative industriali di cui al primo comma del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 147 del citato testo unico."
Testo vigente dal 10 novembre 1971 al 13 giugno 1978 · versione 3 su Normattiva