Art. 14

[1](Art. 1 (1° comma) R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717).

[2]I terreni saranno inscritti in catasto nello stato delle colture o di destinazione nel quale si' troveranno all'atto del classamento, senza tener conto di deterioramenti intenzionali o dipendenti da circostanze eccezionali e transitorie. I miglioramenti avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrera' di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate da leggi speciali.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art14 · fonte su Normattiva