Art. 1Art. 1 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª

Sara' provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo: 1° di accertare le proprieta' immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni; 2° di perequare l'imposta fondiaria. E cio' nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art1 · fonte su Normattiva