Art. 16Art. 15 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª

Saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che all'art. 8 della legge 6 giugno 1877, n. 3684, e cioe' le costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono e sieno inoltre destinate:

  • a)all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;
  • b)al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;
  • c)alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonche' alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi. I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da imposta.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art16 · fonte su Normattiva