Art. 6 — Art. 6 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23
La terminazione dei territori comunali sara' fatta per cura delle Amministrazioni municipali. La terminazione delle proprieta' comprese nei singoli comuni sara' eseguita dai rispettivi possessori. Col regolamento si stabiliranno le norme opportune per dette operazioni. I termini saranno riferiti in mappa. L'omissione della terminazione non ritardera' le altre operazioni catastali.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti